Come funziona il riconoscimento di una qualifica professionale estera
Come funziona il riconoscimento di una qualifica professionale estera: fasi, tempi, documenti, misure compensative ed esiti.

Hai presentato, o stai per presentare, la domanda di riconoscimento della tua qualifica professionale estera e vuoi sapere come funziona, passo per passo. Il procedimento è un iter amministrativo, regolato da norme nazionali ed europee, che accerta l’equivalenza sostanziale della formazione e dell’esperienza rispetto agli standard italiani. Si fonda sul decreto legislativo 206 del 2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE, e si conclude con un decreto del Ministero competente.
La verifica preliminare dei documenti
Prima di depositare l’istanza conviene verificare che la documentazione sia completa e regolare. Un fascicolo ordinato fin dall’inizio evita le richieste di integrazione e la sospensione dei termini, che sono la causa più frequente dei ritardi nell’emissione del decreto.
Dove e come si presenta l’istanza
L’istanza si presenta al Ministero competente per la professione, con le modalità indicate da ciascuna amministrazione. La procedura è regolata dal decreto legislativo 206 del 2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE, integrato dal decreto legislativo 15 del 2016. Per alcune professioni il Ministero si avvale del parere dei Consigli nazionali o degli ordini competenti.
La valutazione e le misure compensative
L’amministrazione confronta la formazione e l’esperienza professionale con quelle richieste in Italia. Il riconoscimento può essere immediato oppure subordinato a una misura compensativa, quando emergono differenze sostanziali. Le misure, previste dall’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, consistono in una prova attitudinale, cioè un esame su materie curriculari specifiche, oppure in un tirocinio di adattamento, secondo la professione e la valutazione dell’amministrazione.
Quanto dura il procedimento
Dalla ricezione della domanda completa la durata media è di quattro-sei mesi, a cui può aggiungersi la fase della misura compensativa. Entro trenta giorni l’amministrazione comunica di aver acquisito la documentazione e segnala le eventuali integrazioni. Entro novanta o centoventi giorni conclude l’istruttoria con un provvedimento espresso e motivato.
Il requisito della lingua italiana
La conoscenza della lingua italiana è un requisito imprescindibile per esercitare una professione regolamentata, previsto dall’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE, e può essere oggetto di accertamento formale, in particolare per i cittadini di Paesi terzi. L’accertamento spetta all’ordine professionale, al momento dell’iscrizione. Va però considerato che le misure compensative si svolgono in italiano, quindi una conoscenza insufficiente emerge già prima del decreto.
I documenti necessari
I documenti vanno presentati in originale o copia conforme, tradotti in italiano da un traduttore ufficiale e legalizzati con l’Apostille secondo la Convenzione dell’Aja del 1961 o tramite il Consolato italiano competente. In genere servono il titolo abilitante, il certificato analitico degli esami, le attestazioni sull’esperienza, la dichiarazione di onorabilità professionale, il documento d’identità e, per i soli titoli di Paesi terzi, la Dichiarazione di Valore. Per i titoli dell’Unione europea è richiesto l’attestato di conformità ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
Gli esiti del procedimento
Il procedimento può concludersi in tre modi, secondo il grado di corrispondenza tra la formazione estera e quella italiana.
Riconoscimento pieno
Quando la qualifica estera è pienamente conforme ai requisiti italiani, il decreto autorizza l’esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani ed è titolo valido per l’iscrizione all’albo, all’ordine o all’elenco competente.
Riconoscimento condizionato
Quando emergono differenze limitate nel percorso formativo, l’abilitazione si consegue superando una misura compensativa. Il decreto ne indica la tipologia, la durata e l’ente responsabile della prova.
Rigetto
Quando non è possibile stabilire una corrispondenza adeguata, l’amministrazione adotta un provvedimento motivato di diniego, con l’indicazione dei mezzi di impugnazione. In caso di esito negativo della misura compensativa, la prova di norma può ripetersi decorsi sei mesi.
Il fascicolo fa la differenza. La causa più frequente di ritardo è la documentazione incompleta, che sospende i termini. Un fascicolo ordinato dall’inizio è ciò che tiene il procedimento nei tempi.
Riferimenti normativi: decreto legislativo 206 del 2007, direttiva 2005/36/CE articoli 14 e 53, decreto legislativo 15 del 2016, Convenzione dell’Aja del 1961.
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