Equipollenza diploma di istruzione secondaria superiore
Equipollenza del diploma di scuola superiore estero in Italia: quando serve, chi la rilascia, i documenti, gli esami integrativi e i casi IB

L’equipollenza del diploma di scuola superiore estero è l’atto con cui un titolo conseguito all’estero viene dichiarato corrispondente al diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado. Serve per iscriversi all’università , partecipare a un concorso o regolarizzare la propria posizione per lavoro. La competenza è dell’Ufficio Scolastico Regionale e la valutazione è caso per caso.
Quando serve l’equipollenza del diploma di scuola superiore estero
Un diploma di scuola superiore conseguito all’estero non ha valore legale automatico in Italia. L’equipollenza serve quando il titolo deve produrre effetti giuridici, per iscriversi a un corso universitario, per partecipare a un concorso pubblico che richiede il diploma italiano o per adempimenti amministrativi e di lavoro. Per il solo accesso all’università in molti casi è sufficiente la valutazione di idoneità dell’ateneo, mentre per gli usi amministrativi e concorsuali occorre il decreto di equipollenza.
A chi rivolgersi, l’Ufficio Scolastico Regionale
La competenza è dell’Ufficio Scolastico Regionale, articolazione territoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre per la scuola secondaria di primo grado la domanda si presenta all’ufficio scolastico provinciale. Non esistono tabelle di equipollenza automatiche, perché l’ufficio valuta caso per caso la corrispondenza del percorso estero con quello italiano quanto a livello, durata degli studi, materie e contenuti. Il riferimento è l’articolo 379 del decreto legislativo 297 del 1994.
I documenti da presentare
Il fascicolo comprende di norma il diploma originale legalizzato o munito di Apostille secondo la Convenzione dell’Aja, la traduzione ufficiale certificata conforme o giurata, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel Paese di conseguimento e il certificato con il dettaglio delle materie e degli esami. La Dichiarazione di Valore descrive il titolo e il suo valore nel sistema di origine, ma non costituisce di per sé un riconoscimento.
Gli esami integrativi
Quando il percorso estero non corrisponde pienamente a quello italiano, l’amministrazione può subordinare l’equipollenza al superamento di esami integrativi, cioè prove su specifiche materie ritenute essenziali nell’ordinamento italiano. Le materie e le modalità sono stabilite dalla normativa ministeriale, a partire dal decreto ministeriale del 1 febbraio 1975. Superate le eventuali prove, l’ufficio emette il decreto che dichiara il diploma equipollente a tutti gli effetti di legge.
I tempi
I tempi dipendono dall’ufficio e dalla completezza del fascicolo. Una documentazione ordinata fin dall’inizio evita le richieste di integrazione, che sospendono i termini e sono la causa più frequente dei ritardi. Quando sono previsti esami integrativi, alla durata dell’istruttoria si aggiunge il tempo necessario a sostenerli.
Diploma IB, britannico e francese, i casi specifici
Alcuni titoli hanno una disciplina propria. L’International Baccalaureate è riconosciuto in Italia dalla legge 738 del 1986, che equipara il diploma IB rilasciato sotto l’autorità dell’Organizzazione di Ginevra a un titolo di scuola secondaria valido per l’accesso all’università , ma solo quando è conseguito presso un istituto inserito nell’apposita lista ministeriale, come previsto dal d.p.r. 164 del 2010. Se la scuola non è in lista, oppure se il titolo serve per usi amministrativi e concorsuali, si segue la via dell’equipollenza davanti all’Ufficio Scolastico Regionale. Per i diplomi britannici, come gli A-Levels, e per quelli francesi la valutazione segue lo stesso principio, con attenzione agli anni di scolarità complessivi e al percorso effettivamente svolto.
Dopo l’equipollenza
Ottenuto il decreto, il diploma estero acquista pieno valore legale in Italia, con il voto convertito nella scala italiana in centesimi. Da quel momento può essere usato per l’iscrizione all’università , per i concorsi pubblici che richiedono il diploma italiano, per l’accesso agli istituti tecnici superiori e per ogni altro adempimento amministrativo.
Prima di tutto, la finalità . Per il solo accesso all’università spesso basta la valutazione dell’ateneo. Per i concorsi e gli usi amministrativi serve il decreto di equipollenza dell’Ufficio Scolastico Regionale. Chiarire lo scopo all’inizio evita la via sbagliata.
Riferimenti normativi: articolo 379 del decreto legislativo 297 del 1994, decreto ministeriale 1 febbraio 1975, legge 738 del 1986 e d.p.r. 164 del 2010 per l’International Baccalaureate.
La guida completa al riconoscimento › Il riconoscimento accademico e l’equipollenza › Il titolo estero per i concorsi pubblici › La Dichiarazione di Valore › Traduzioni ufficiali e legalizzazioni ›Richiedi una valutazione del tuo caso
Dicci qual è il diploma, il Paese di conseguimento e lo scopo. Verifichiamo se serve l’equipollenza o la valutazione dell’ateneo e prepariamo il fascicolo, dalla Dichiarazione di Valore alle traduzioni.
Richiedi una valutazioneAvvia il tuo riconoscimento
Inviaci il tuo titolo e indicaci la finalità per cui ti serve il riconoscimento. Valuteremo il percorso e seguiremo l’intera pratica, dai documenti fino alla decisione finale.
Richiedi una valutazioneScrivici a info@riconoscimentititoli.com, in italiano, inglese, spagnolo o francese. Riceviamo solo previo appuntamento concordato telefonicamente o via mail.
Level 1, One Mayfair Place
W1J 8AJ, Londra, Regno Unito
Tel. +44 207 268 4944
