Riconoscimento del titolo di avvocato estero
Riconoscimento del titolo di avvocato estero in Italia: la procedura presso il Ministero della Giustizia, i documenti, le misure compensative e i tempi.

Il professionista che ha conseguito all’estero il titolo abilitante alla professione forense e intende esercitare come avvocato in Italia deve ottenere il riconoscimento della qualifica dal Ministero della Giustizia, autorità competente per la vigilanza sulla professione.
Quando serve il riconoscimento
La professione di avvocato è regolamentata nell’ordinamento italiano. Chi ha conseguito all’estero il titolo che, nel Paese di origine, abilita a tale professione deve ottenerne il riconoscimento per iscriversi all’albo ed esercitare legittimamente, oppure per avvalersi del corrispondente titolo professionale. Restano consentite le attività che l’ordinamento non riserva agli iscritti all’albo, fermo il divieto di utilizzare il titolo regolamentato.
Chi rilascia il riconoscimento
L’autorità competente è il Ministero della Giustizia, che esercita la vigilanza sulla professione e provvede al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, nell’Unione Europea o in Paesi terzi, da cittadini italiani o stranieri. Il procedimento si conclude con un decreto privo di scadenza, pubblicato per circa novanta giorni, con valore ufficiale, sulla pagina ufficiale del Ministero della Giustizia. Ai fini del riconoscimento professionale non è richiesta l’omologazione del titolo accademico in Italia.
L’istanza e la documentazione
L’istanza è presentata in lingua italiana, mediante la modulistica ministeriale, e ricostruisce l’intero percorso accademico e professionale a partire dal titolo accademico estero. Occorrono in particolare:
- il titolo di studio, con l’indicazione della durata del corso
- l’eventuale qualifica professionale conseguita successivamente al titolo accademico
- il certificato dell’autorità del Paese di origine attestante l’accesso o l’abilitazione alla professione
Per l’istanza è sufficiente il possesso dei requisiti di accesso alla professione nel Paese di origine, quali il titolo accademico, il tirocinio e l’eventuale esame di Stato ove previsti. Non è invece necessario aver perfezionato i requisiti di esercizio, come l’iscrizione all’ordine, che costituisce il passaggio finale successivo al decreto.
Titoli conseguiti nell’Unione Europea
Per le qualifiche conseguite in un Paese dell’Unione si applicano le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con il decreto legislativo 206/2007. In tale ipotesi non è richiesta la Dichiarazione di Valore. In sua vece opera la dichiarazione di conformità rilasciata dall’autorità competente dello Stato di origine, attestante l’accesso o l’abilitazione alla professione secondo la normativa di quel Paese. Il titolo di studio e l’elenco degli esami possono essere trasmessi mediante autocertificazione e copia semplice, senza legalizzazione.
Titoli conseguiti in Paesi extra-UE
Per le qualifiche extra-UE il riconoscimento è disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.p.r. 394/1999 e dal d.p.r. 334/2004. Il cittadino non comunitario deve allegare altresì il permesso di soggiorno. La documentazione del titolo è presentata secondo una delle due forme ammesse dal Ministero:
- la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine, trasmessa in copia conforme, con la quale sono sufficienti la copia semplice e la traduzione semplice del certificato del titolo accademico e dell’elenco degli esami
- in assenza della Dichiarazione di Valore, il titolo in originale o in copia conforme, previa legalizzazione o Apostille dell’originale, corredato di traduzione ufficiale
Le certificazioni CIMEA non rientrano tra i documenti richiesti dal Ministero della Giustizia ai fini del riconoscimento professionale e non sostituiscono la Dichiarazione di Valore, pur potendo essere allegate. Per i titolari di protezione internazionale è disponibile il servizio gratuito CIMEA for refugees.
La Dichiarazione di Valore concerne i titoli conseguiti al di fuori dell’Unione Europea. Per i titoli dell’Unione non è richiesta, operando in sua vece la dichiarazione di conformità rilasciata dallo Stato di origine.
Permesso di soggiorno e visto d’ingresso
Il cittadino che presenta l’istanza dall’estero, al fine di ottenere il visto d’ingresso per lavoro autonomo, richiede preliminarmente al Ministero la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 39 del d.p.r. 394/1999. Qualora il riconoscimento sia subordinato a una misura compensativa e l’interessato si trovi all’estero, l’articolo 49, comma 3-bis consente il rilascio di un visto per studio per il tempo necessario al suo espletamento. L’iscrizione all’albo resta in ogni caso subordinata al possesso di un permesso di soggiorno valido.
Le misure compensative
Qualora dall’esame dell’istanza emerga una carenza formativa nelle materie fondamentali per l’esercizio in Italia, il decreto può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa, costituita da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento, di competenza del Consiglio Nazionale Forense. Nella valutazione sono considerati anche gli studi e le esperienze professionali documentate.
Indicazioni specifiche per l’avvocato
Per la professione di avvocato non è richiesto l’elenco degli esami sostenuti all’estero. Chi abbia conseguito in Italia un’equipollenza accademica o superato esami in materie giuridiche presso università italiane può produrre le relative certificazioni, anche in forma di autocertificazione.
Chi sia titolare di una laurea italiana e abbia successivamente proseguito il percorso accademico e professionale in un altro Paese deve documentare la laurea e gli esami italiani, gli esami sostenuti per l’omologazione della laurea nello Stato estero, il relativo provvedimento di omologazione, gli eventuali ulteriori requisiti previsti dall’ordinamento locale e il certificato di abilitazione all’esercizio della professione forense nel Paese di origine.
La prova attitudinale e l’iscrizione all’albo
Per l’avvocato il tirocinio di adattamento è escluso. L’eventuale misura compensativa consiste in una prova attitudinale, scritta e orale, in lingua italiana, sulle materie fondamentali per l’esercizio in Italia, di competenza del Consiglio Nazionale Forense.
Per i titoli extra-UE l’iscrizione all’albo forense presuppone due atti distinti: il decreto di riconoscimento del Ministero della Giustizia e il certificato del Consiglio Nazionale Forense attestante il superamento della prova attitudinale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 206/2007, in combinato disposto con gli articoli 37 del decreto legislativo 286/1998 e 39 e 49 del d.p.r. 394/1999.
L’avvocato stabilito dell’Unione
Per gli avvocati dell’Unione opera inoltre la via dello stabilimento. Ai sensi della Direttiva 98/5/CE, recepita con il d.lgs. 96/2001, l’avvocato europeo esercita in Italia con il titolo di origine, iscritto in una sezione speciale dell’albo. Decorsi tre anni di esercizio effettivo e regolare può richiedere la dispensa dalla prova attitudinale e la piena integrazione, con l’utilizzo del titolo di avvocato. Rileva altresì la Direttiva 77/249/CEE, recepita con la legge 31/1982, in materia di libera prestazione di servizi degli avvocati europei.
L’iscrizione all’ordine degli avvocati di competenza territoriale non consegue automaticamente al riconoscimento. Per i titoli extra-UE sono necessari sia il decreto del Ministero della Giustizia sia il certificato del Consiglio Nazionale Forense sulla prova attitudinale.
Tempi e imposta di bollo
Il procedimento ha una durata media di quattro mesi. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza l’ufficio comunica la completezza della pratica o l’eventuale necessità di integrazione. L’imposta di bollo è assolta mediante due marche da sedici euro, una per l’istanza e una per il provvedimento finale, per un totale di trentadue euro, cui se ne aggiunge una terza, per complessivi quarantotto euro, qualora si richieda la copia cartacea autenticata del decreto in luogo della firma digitale. Il decreto è trasmesso con firma digitale a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria.
Riferimenti normativi: Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/UE, d.lgs. 206/2007 art. 22, d.lgs. 286/1998 art. 37, d.p.r. 394/1999 artt. 39, 49 e 50, d.p.r. 334/2004, Direttiva 98/5/CE (d.lgs. 96/2001), Direttiva 77/249/CEE (legge 31/1982).
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