Rinnovo del passaporto italiano negato? Perché il passaporto non è prova della cittadinanza
Rilascio e rinnovo del passaporto in Italia e all’estero, iscrizione all’AIRE, trascrizione degli atti di stato civile e carta d’identità elettronica. Che cosa accade quando il cittadino non risulta nei registri dello Stato e come si rimedia.

«Lei non risulta nei nostri sistemi»
Accade più spesso di quanto si creda: essere titolari di un passaporto italiano non basta, se la nascita non è mai stata registrata in Italia. In questi casi il Consolato esige che l’omissione sia sanata prima di rilasciare o rinnovare il documento. Un ufficio consolare non può infatti emettere un passaporto a favore di chi non compare nelle banche dati anagrafiche nazionali, vale a dire nell’ANPR.
L’ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, è il registro centralizzato dei residenti istituito dall’articolo 62 del decreto legislativo 82 del 2005, il Codice dell’amministrazione digitale. Avviata nel 2018 e pienamente operativa dal 2020, è stata concepita per riunire in un’unica base di dati le informazioni fino ad allora custodite separatamente dagli oltre 7.900 Comuni italiani. Nel gennaio 2022 la migrazione si è conclusa: l’ANPR contiene oggi i dati di oltre 67 milioni di persone, circa 61,5 milioni di residenti in Italia e quasi 6 milioni di italiani iscritti all’AIRE.
Il passaggio al nuovo sistema ha però fatto emergere un difetto strutturale. Chi non era mai stato correttamente iscritto in un’anagrafe comunale, come i cittadini italiani nati all’estero il cui atto di nascita non è mai stato trascritto in Italia, non poteva essere riversato nella nuova piattaforma: non esisteva alcuna posizione da migrare. Al momento del consolidamento dei dati queste persone sono rimaste fuori dal sistema.
Si spiega così perché molti, che pure avevano ottenuto un passaporto italiano dal Consolato territorialmente competente decenni fa, oggi risultino «inesistenti». L’ANPR riflette soltanto chi era regolarmente iscritto nei registri comunali. Chiunque avesse un’iscrizione incompleta, incoerente o mai effettuata è di fatto scomparso nel momento della migrazione. Per i Consolati, che oggi verificano esclusivamente l’ANPR al momento del rilascio o del rinnovo, queste persone sono invisibili: il sistema attesta che non risultano cittadini e la procedura si arresta finché l’omissione non viene sanata.
Il Consolato Generale d’Italia a Londra lo conferma espressamente nelle proprie indicazioni ufficiali per il passaporto dei maggiorenni: il richiedente deve essere iscritto all’AIRE nella circoscrizione consolare e il suo atto di nascita, o il decreto o la sentenza di riconoscimento della cittadinanza, deve risultare registrato presso il Comune italiano competente. La regola vale per l’intera rete consolare. Anche chi è già stato titolare di un passaporto italiano non può ottenerne uno nuovo se la trascrizione della nascita e l’iscrizione all’AIRE non sono entrambe perfezionate.
Il passaporto, da solo, non costituisce prova della cittadinanza italiana. La prova decisiva è la trascrizione dell’atto di nascita in Italia e la corrispondente iscrizione nei registri comunali e nell’AIRE. In mancanza di questi due elementi il Consolato è tenuto a sospendere o respingere l’istanza finché l’omissione non sia stata corretta.
I cittadini rimasti fuori dall’ANPR
La legge 470 del 1988, più volte modificata e da ultimo integrata dalla legge di bilancio 2024 che ha introdotto sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 euro per ogni anno di omissione, fino a un massimo di cinque anni, impone ai cittadini residenti all’estero di iscriversi all’AIRE e di curare la trascrizione in un Comune italiano degli eventi di stato civile, nascite e matrimoni in primo luogo. Nella pratica molte famiglie non hanno mai compiuto questi adempimenti. Quando è avvenuta la migrazione all’ANPR il sistema ha potuto assorbire soltanto le posizioni attive: i Comuni hanno riversato i residenti e gli iscritti AIRE, senza trasferire, di regola, le posizioni archiviate o cancellate.
Le conseguenze sono state gravi per chi era stato cancellato da tempo o non era mai stato iscritto. Chi era uscito dai registri comunali, perché emigrato senza completare l’iscrizione all’AIRE, perché dichiarato irreperibile per anni o per una cancellazione d’ufficio, è scomparso con la migrazione. Le istruzioni tecniche sono esplicite: le posizioni archiviate o cancellate prima della migrazione non sono state trasferite. Ne discende che anche un cittadino munito di codice fiscale può interrogare l’anagrafe nazionale senza trovare alcuna posizione a proprio nome.
Un caso ricorrente è quello della cancellazione erronea. Una cittadina viene cancellata dall’anagrafe del proprio Comune come emigrata all’estero, senza che dal Consolato sia mai pervenuta la conferma mediante il modello Cons/1 e senza che sia seguita alcuna iscrizione all’AIRE. Continua intanto a figurare nelle liste elettorali. Il risultato è un paradosso: non più in ANPR, non iscritta all’AIRE, formalmente irreperibile, eppure elettrice attiva. Una cittadina in una condizione amministrativa indefinita, né residente all’estero né residente in Italia, mentre gli uffici si interrogano su quale procedura applicare per ripristinarne la posizione.
Altrettanto diffuso è il problema dei cambi di indirizzo all’estero. Quando un italiano residente fuori dal Paese comunica la nuova residenza attraverso il portale FAST IT, l’aggiornamento deve transitare dal Consolato all’ufficio anagrafe del Comune di origine, e questa catena di trasmissione richiede talvolta anni. Nel frattempo l’interessato continua a risultare al vecchio indirizzo e viene classificato come irreperibile, con effetti diretti sul voto all’estero, sul rilascio della carta d’identità elettronica e sull’accesso ai servizi consolari, pur avendo adempiuto all’obbligo di comunicazione.
Cittadini per legge, assenti dai registri
Tra i più penalizzati dal passaggio all’ANPR vi sono i figli di genitori italiani nati all’estero, la cui nascita non è mai stata trascritta in Italia e che non sono mai stati iscritti all’AIRE. In diritto la legge li riconosce cittadini iure sanguinis dal momento della nascita. In fatto, se né i genitori né essi stessi hanno mai informato le autorità italiane, nei registri non esiste alcuna traccia della loro esistenza: nessun atto di nascita italiano, nessuna posizione AIRE, nessun fascicolo comunale. Un’intera generazione di italiani all’estero, cittadini per legge ma assenti dai registri nazionali.
Su questa situazione è intervenuta la riforma della cittadinanza del 2025. Il decreto-legge 36 del 28 marzo 2025, convertito nella legge 74 del 23 maggio 2025, ha introdotto nella legge 91 del 1992 l’articolo 3-bis, in forza del quale chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza si considera, salvo precise eccezioni, non avere mai acquistato la cittadinanza italiana. Il termine transitorio concesso ai minori, con la dichiarazione dei genitori da presentare entro il 31 maggio 2026, è ormai scaduto: per chi è oggi maggiorenne resta la via del riconoscimento iure sanguinis, alle condizioni più restrittive della nuova disciplina.
Un ostacolo meno visibile ma assai frequente è il codice fiscale. Molti italiani nati e vissuti all’estero non lo hanno mai richiesto, non avendone avuto bisogno. Nella migrazione all’ANPR ogni posizione è stata confrontata con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate e gli iscritti AIRE privi di codice fiscale sono stati segnalati come anomalie ed esclusi dall’allineamento automatico, poiché per i residenti all’estero l’attribuzione del codice avviene soltanto attraverso la rete consolare. Solo nel 2023 e nel 2024 è stato consentito agli iscritti AIRE di richiedere il codice fiscale direttamente dal portale FAST IT, rendendo possibile il loro inserimento nel sistema.
All’estero presso il Consolato, in Italia presso qualsiasi Questura
I documenti d’identità italiani si ottengono per due vie, con una condizione comune: il richiedente deve risultare cittadino italiano nei registri dello Stato, con l’atto di nascita trascritto in un Comune. In assenza di questo presupposto nessun ufficio, consolare o nazionale, può procedere.
- Il passaporto si richiede al Consolato territorialmente competente per la residenza, previa iscrizione all’AIRE. L’iscrizione, gli aggiornamenti di indirizzo e la richiesta del codice fiscale si effettuano attraverso FAST IT, il portale dei servizi consolari del Ministero degli Affari Esteri.
- L’appuntamento si prenota sul portale Prenot@Mi. Le disponibilità sono limitate e si esauriscono rapidamente, ma una richiesta predisposta correttamente e presentata al momento opportuno consente di ottenere l’appuntamento.
- Nella stessa occasione è opportuno richiedere anche la carta d’identità elettronica, che consente l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione italiana al pari dell’identità digitale SPID.
- Per il passaporto non vige alcuna competenza territoriale: la domanda può essere presentata presso qualsiasi Questura, con prenotazione sull’agenda online della Polizia di Stato. Per i cittadini iscritti all’AIRE la Questura acquisisce il nulla osta del Consolato di residenza.
- La carta d’identità elettronica si richiede invece esclusivamente al Comune di residenza, che per i residenti all’estero è il Comune di iscrizione AIRE.
- Chi non risulta cittadino italiano in alcun Comune, perché l’atto di nascita non è mai stato trascritto, non può ottenere né il passaporto né la carta d’identità, in Italia come all’estero.
Come si ricostruisce la posizione nei registri
Il percorso dipende dalla causa dell’omissione, ma in ogni caso esiste un rimedio. Il primo passaggio, nella maggior parte dei casi, è la trascrizione tardiva degli atti di stato civile: si presenta al Consolato l’atto di nascita estero in copia integrale, munito di Apostille o legalizzazione e di traduzione ufficiale in italiano, perché sia trasmesso al Comune competente, individuato di regola nell’ultimo Comune di residenza dell’interessato o dei suoi ascendenti o, in mancanza di legami, scelto dall’interessato ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 396 del 2000. Solo a trascrizione avvenuta la cittadinanza è formalmente accertata e l’iscrizione all’AIRE può essere perfezionata. Alcuni Consolati accettano contestualmente la domanda di passaporto, ma non rilasciano il documento finché il Comune non conferma la registrazione.
Quando il rinnovo è stato rifiutato e lo status resta incerto, occorre raccogliere ogni prova del titolo alla cittadinanza: gli atti degli ascendenti, i certificati di mancata naturalizzazione, i passaporti o i certificati di cittadinanza dei genitori, il proprio passaporto scaduto, la corrispondenza che documenti un precedente riconoscimento. Il Consolato può chiedere di riproporre la domanda come nuovo riconoscimento iure sanguinis, con la documentazione completa della linea di discendenza. Nei casi di inerzia è possibile rivolgersi per iscritto al responsabile dell’ufficio cittadinanza o al Console, e in situazioni eccezionali ottenere un documento di viaggio provvisorio.
Se la via amministrativa non dà esito, resta quella giudiziale: il Tribunale civile, di regola il Tribunale di Roma o quello del distretto dell’ascendente, può ordinare al Comune la trascrizione e accertare la cittadinanza, con l’assistenza di un avvocato e tempi di norma superiori all’anno. Per chi può trasferirsi, infine, la residenza in un Comune italiano consente di chiedere il riconoscimento direttamente all’ufficiale di stato civile, con il successivo rilascio del passaporto in Questura e la reiscrizione all’AIRE al rientro all’estero. In ogni caso la posizione va poi mantenuta aggiornata: matrimoni, divorzi e nascite dei figli devono essere tempestivamente trascritti, e lo stato dell’iscrizione AIRE va verificato periodicamente su FAST IT.
Dalla verifica dei registri all’appuntamento
La cittadinanza italiana è uno status giuridico, non una presunzione, e la sua efficacia dipende dalla correttezza dei registri del Comune di riferimento e dell’AIRE. Il nostro lavoro riguarda precisamente queste situazioni: ricostruiamo la posizione dell’interessato nei registri di stato civile e anagrafici, verifichiamo l’iscrizione all’AIRE, la trascrizione degli atti, l’attribuzione del codice fiscale e la regolarità della posizione in ANPR, e teniamo i rapporti con i Comuni e con i Consolati perché gli atti siano trascritti e le iscrizioni perfezionate.
Completata la regolarizzazione, curiamo la prenotazione dell’appuntamento, presso il Consolato o presso la Questura, e la predisposizione della documentazione, in modo che l’interessato si presenti una sola volta e con un fascicolo completo, per il passaporto e per la carta d’identità elettronica. Ogni caso è diverso, ma il fattore tempo è sempre decisivo: una verifica preventiva evita anni di incertezza e consente di ottenere ciò che spetta di diritto, una cittadinanza correttamente registrata, valida ed efficace a ogni effetto.
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