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Visti e relocation in Italia

Visto per lavoro autonomo in Italia

Il visto per lavoro autonomo Italia ai sensi dell’articolo 26: chi può richiederlo, i requisiti, la procedura tramite procuratore, le quote e il permesso.

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Visti e relocation in Italia

Il cittadino extra UE non è libero di trasferirsi in Italia semplicemente per lavorare in proprio. L’ingresso per lavoro autonomo è una via chiusa, aperta entro una piccola quota annuale soltanto a chi rientra in una categoria ammessa dalla legge e dimostra, prima di partire, ogni requisito che la legge italiana prevede per quella specifica attività. Le regole stanno nell’articolo 26 del Testo Unico sull’Immigrazione e nell’articolo 39 del regolamento di attuazione, e ruotano attorno a una catena di documenti da ottenere in Italia, per lo più tramite un procuratore, prima ancora di chiedere il visto.

Che cosa consente la legge

L’articolo 26 ammette il cittadino extra UE per un’attività di lavoro autonomo non occasionale a due condizioni, l’attività non è riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell’Unione e l’ingresso rientra nelle quote fissate ogni anno. L’attività assume una di poche forme, l’impresa individuale nel commercio, nell’artigianato, nell’industria o nei servizi, una professione, regolamentata con un albo o meno, la qualità di socio prestatore d’opera in una società, oppure una carica societaria. Il decreto flussi indica poi le categorie ammesse entro le quote, che per il 2026-2028 sono l’imprenditore che realizza un piano di investimento di interesse per l’economia italiana con risorse proprie di almeno 500.000 euro e almeno tre nuovi posti di lavoro, il libero professionista in una professione regolamentata o in una non regolamentata rappresentata da un’associazione riconosciuta a livello nazionale, il titolare di cariche societarie ai sensi del decreto interministeriale 850/2011, l’artista di chiara fama o di alta qualificazione professionale ingaggiato da un ente pubblico o privato e il fondatore extra UE di una start-up innovativa ai sensi della legge 221/2012 che vi lavora in forma autonoma.

I requisiti

Il richiedente dimostra cinque cose. Risorse adeguate per l’attività. Il possesso dei requisiti che la legge italiana prevede per quella attività, compresa l’iscrizione a un albo dove richiesta. Un’attestazione dell’autorità competente, di data non anteriore a tre mesi, che dichiara l’assenza di motivi ostativi al rilascio della licenza o dell’autorizzazione necessaria. Un alloggio idoneo. E un reddito annuo lecito superiore al livello di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. A questi il regolamento ne aggiunge uno, dovuto anche quando l’attività non richiede alcuna licenza, un’attestazione della Camera di Commercio, o dell’ordine professionale, dei parametri di riferimento per le risorse finanziarie che l’attività richiede. Il parametro è la capitalizzazione annua di un importo mensile pari all’assegno sociale, adeguato dalla Camera al tipo e alla dimensione dell’impresa, e l’attestazione vale tre mesi. Il cittadino extra UE non ancora residente in Italia soddisfa anche la condizione di reciprocità, cioè il suo Paese consente a un italiano di fare altrettanto, condizione da cui è esente chi già soggiorna regolarmente con un permesso per lavoro.

Cariche societarie, che cosa vale e che cosa no

È qui che nascono gli equivoci più frequenti, perciò la regola merita precisione. Il cittadino extra UE che lavorerà in una società italiana come socio prestatore d’opera, o che ricoprirà una carica societaria, amministratore compreso, ha una via nel lavoro autonomo solo se la società o la cooperativa è attiva da almeno tre anni. In questi casi l’attestazione camerale dei parametri finanziari non è richiesta ed è sostituita dalla documentazione della società stessa, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione depositata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro che conferma l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, una dichiarazione del legale rappresentante che garantisce al socio o all’amministratore un compenso superiore al livello di esenzione sanitaria e l’ultima dichiarazione dei redditi o il bilancio della società che dimostra i mezzi per pagarlo. Non funzionano una società appena costituita, una partecipazione passiva o una carica non retribuita, perché un ruolo remunerato in un’impresa consolidata è l’intero fondamento della via. Il semplice possesso di quote non richiede alcun permesso di lavoro, dato che le quote si detengono dall’estero, e chi vuole fondare e gestire una nuova impresa ricorre alla via dell’imprenditore, a quella della start-up innovativa o al visto per investitori.

Attività senza licenza e senza albo

Alcune attività autonome, la consulenza prima di tutte, non richiedono licenza, iscrizione nel registro delle imprese né albo professionale, così non esiste un’autorità che rilasci la dichiarazione né un’attestazione camerale da ottenere. Il regolamento colma il vuoto con una via documentale costruita sul committente. Il richiedente dispone di un contratto in regola, con un committente italiano documentato dal certificato camerale o con un committente estero attestato dal consolato italiano, di una dichiarazione inviata dal committente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che conferma che non sorgerà un rapporto di lavoro subordinato, di una dichiarazione del committente che garantisce un compenso superiore al livello di esenzione sanitaria e dell’ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi del committente che dimostra i mezzi per pagarlo. In tutta la via il requisito di reddito si soddisfa anche con una garanzia di un ente o di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, e l’alloggio si dimostra con un acquisto o una locazione oppure con una dichiarazione di ospitalità di un ospitante italiano o regolarmente soggiornante.

La procedura dall’estero, passo per passo

Il regolamento fissa una sequenza in cui ogni passo produce il documento necessario a quello successivo. Il richiedente, di persona o tramite procuratore, chiede all’autorità competente per l’attività, il Comune per commercio e artigianato, l’ordine per una professione, una dichiarazione che attesta l’assenza di motivi ostativi alla licenza. Quando il lavoro potrebbe essere confuso con un rapporto subordinato, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ne certifica la natura autonoma. Il richiedente ottiene poi l’attestazione camerale dei parametri finanziari. Dichiarazione, domanda e attestazione vanno, di nuovo tramite procuratore se necessario, alla Questura competente per il luogo dell’attività, che verifica l’assenza di motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno e appone il nulla osta provvisorio entro venti giorni. Con questi tre documenti, nessuno più vecchio di tre mesi, il richiedente presenta di persona la domanda di visto al consolato italiano della sua residenza. Il consolato decide entro trenta giorni ai sensi dell’articolo 26, verifica i requisiti con i ministeri interessati, rilascia il visto per lavoro autonomo con l’indicazione dell’attività entro le quote e consegna una certificazione dei requisiti previsti dagli articoli 26 e 39, il documento che servirà poi per il permesso di soggiorno. Il visto è concesso o rifiutato entro centoventi giorni e va utilizzato entro centottanta.

Il permesso di soggiorno e le quote

Entro otto giorni dall’ingresso in Italia il titolare chiede il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando la certificazione consolare. Il permesso dura fino a due anni al primo rilascio e, dalla riforma del 2023, il rinnovo arriva fino a tre anni. Durante la sua validità consente anche il lavoro subordinato. Il rinnovo si chiede da sessanta giorni prima della scadenza fino a sessanta giorni dopo, con un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, la licenza o l’iscrizione all’albo, l’iscrizione alla Camera di Commercio e la dichiarazione dei redditi, e il socio prestatore d’opera aggiunge una dichiarazione del presidente della società sulle mansioni svolte e la pagina del libro soci che registra la sua iscrizione. Il decreto flussi 2026-2028 riserva 650 ingressi l’anno per lavoro autonomo per l’intero territorio nazionale. A differenza del lavoro subordinato, il lavoro autonomo non ha un click day sul portale del Ministero dell’Interno, la quota si consuma attraverso la stessa procedura consolare, e una pratica completa entra comunque solo se resta un posto disponibile.

Agire tramite procuratore

Il regolamento consente espressamente di chiedere la dichiarazione, l’attestazione camerale e il nulla osta della Questura tramite un procuratore residente in Italia. La procura si redige davanti a un notaio italiano, oppure all’estero davanti a un’autorità straniera e poi legalizzata al consolato italiano o apostillata, oppure direttamente al consolato italiano, e se è in lingua straniera è accompagnata da una traduzione giurata o consolare in italiano. Solo la domanda di visto si presenta di persona, con i dati biometrici, al consolato. Un rappresentante in Italia non è una comodità in questa via ma una parte della sua struttura.

Ingressi fuori quota e la via dell’investitore

L’articolo 27 del Testo Unico sottrae del tutto alle quote alcune figure, tra cui dirigenti e personale altamente specializzato trasferiti all’interno di un gruppo, professori universitari e ricercatori chiamati da un’istituzione, e traduttori e interpreti il cui diploma o certificato professionale per le lingue interessate è convalidato dall’autorità consolare. Per chi porta capitale e non lavoro, il visto per investitori dell’articolo 26-bis sta fuori dalle quote del lavoro autonomo, con investimenti da 250.000 euro in una start-up innovativa, 500.000 euro nel capitale di una società di capitali italiana, 1.000.000 di euro in una donazione filantropica o 2.000.000 di euro in titoli di Stato.

Come ti assistiamo, dall’estero e in Italia

Stabiliamo per prima cosa se il caso rientra in una categoria ammessa dal decreto e se la reciprocità è soddisfatta, perché senza entrambe la via non esiste. Prepariamo poi e traduciamo con giuramento i documenti e la procura, otteniamo le dichiarazioni e l’attestazione camerale tramite il nostro ufficio in Italia, seguiamo il nulla osta della Questura e la domanda consolare e, dopo l’ingresso, il permesso di soggiorno. Quando l’attività è una professione regolamentata, il riconoscimento preventivo del titolo si cura in parallelo, così la dichiarazione dell’ordine è ottenibile al momento giusto.

Riferimenti normativi: Articoli 2, comma 2, 3, comma 4, 21, 26, 26-bis e 27 del Testo Unico sull’Immigrazione, decreto legislativo 286/1998, articoli 1, 39 e 40 del d.P.R. 394/1999, decreto interministeriale 850/2011, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 (flussi 2026-2028), circolare congiunta n. 7185 del 1° ottobre 2026.

Verifica la tua via per il lavoro autonomo

Ci indichi l’attività che intende svolgere, la sua cittadinanza e se è coinvolta una società in Italia. Collochiamo il caso nella categoria giusta, verifichiamo reciprocità e quote e seguiamo l’intera catena di dichiarazioni, nulla osta, visto e permesso.

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