Professioni sanitarie
Medico specialista UE
Riconoscimento del titolo di medico specialista conseguito nell’Unione europea. Riconoscimento automatico, documenti, tempi e iscrizione.

Professioni sanitarie · Via professionale
Riconoscimento della qualifica di medico specialista conseguita in un Paese dell’Unione europea
Chi ha conseguito una specializzazione medica in uno Stato dell’Unione accede all’esercizio in Italia attraverso il riconoscimento automatico, quando la specializzazione rientra fra quelle armonizzate dalla direttiva. Seguiamo l’intera pratica, dalla verifica dei titoli all’annotazione presso l’Ordine. Richiedi una valutazione Consulta le FAQ Autorità competente: Ministero della Salute Regime: Riconoscimento automatico per le specializzazioni armonizzate, direttiva 2005/36/CE Iscrizione: Ordine dei Medici, con annotazione della specializzazione Esito: Decreto di riconoscimentoCome funziona
La formazione medica specialistica conseguita in un Paese dell’Unione, quando corrisponde a una specializzazione comune agli Stati membri ed elencata nella direttiva 2005/36/CE, beneficia del riconoscimento automatico, senza una nuova valutazione dei contenuti. La competenza è della Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute, che verifica la conformità dei titoli e il possesso dei requisiti. La domanda riguarda sia il titolo di formazione medica di base sia il titolo di specializzazione. 1Presentazione della domanda
La domanda, in bollo e sul modello ministeriale della serie D con l’allegato corrispondente, si indirizza alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, Ufficio 2, in Viale Giorgio Ribotta 5 a Roma. Si dichiarano il titolo di base di medico chirurgo e il titolo di specializzazione, con indicazione dell’Ordine presso cui iscriversi. La trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgrups@postacert.sanita.it, per posta ordinaria o con consegna a mano. 2Istruttoria del Ministero
Il Ministero verifica la completezza della documentazione e la conformità della specializzazione ai requisiti della direttiva 2005/36/CE. Per le specializzazioni armonizzate non sono previste misure compensative. Una specializzazione non ricompresa fra quelle comuni agli Stati membri segue invece il sistema generale, con valutazione comparativa ed eventuali misure compensative. 3Decreto di riconoscimento
Il procedimento si conclude di norma entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con l’emissione del decreto, presupposto per l’esercizio della professione specialistica in Italia. 4Verifica della lingua e iscrizione all’Ordine
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri verifica la conoscenza della lingua italiana necessaria all’esercizio e procede all’iscrizione all’albo, con annotazione della specializzazione riconosciuta.I documenti
La documentazione va presentata completa e conforme. L’elenco puntuale è contenuto nell’allegato al modello ministeriale, ma gli elementi essenziali sono i seguenti.- Titolo di formazione medica di base conseguito nello Stato di origine
- Diploma di formazione medica specialistica conseguito nello Stato di origine
- Attestato di conformità dell’autorità competente dello Stato di origine
- Traduzione in italiano certificata conforme dalla rappresentanza consolare italiana o giurata presso un Tribunale italiano
- Copie autenticate dei documenti, presso il Consolato o un qualunque Comune italiano, senza fotocopie a colori
- Documento di identità in corso di validità e domanda in bollo sul modello della serie D, con marca da bollo da 16 euro per ciascun titolo da riconoscere
Punti chiave
La Dichiarazione di Valore non è richiesta. Per i titoli dell’Unione, nel riconoscimento professionale essa è sostituita dalla dichiarazione di conformità dello Stato di origine, ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Automatismo per le specializzazioni armonizzate. Le specializzazioni comuni agli Stati membri ed elencate nella direttiva sono riconosciute senza misure compensative. Una specializzazione non armonizzata è valutata con il sistema generale, che può comportare una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento. Rapporto con il titolo di base. Il riconoscimento della specializzazione presuppone il titolo di medico chirurgo. I due titoli possono essere presentati con la medesima domanda. Conoscenza della lingua italiana. È un presupposto dell’esercizio, verificato dall’Ordine nei limiti consentiti dalla direttiva, a tutela della sicurezza dell’assistenza. Tempi e costi. Il procedimento si conclude di norma entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con una marca da bollo di 16 euro per ciascun titolo da riconoscere, versata online tramite la piattaforma PagoPA.Riferimenti normativi: D.P.R. 394 del 1999, direttiva 2005/36/CE, D.Lgs. 206 del 2007.
Approfondisci
La specializzazione conseguita in un Paese terzo segue un percorso diverso, con la Dichiarazione di Valore e possibili misure compensative. Le pagine collegate trattano gli strumenti ricorrenti della pratica. Riconoscimento del medico chirurgo con titolo UE › Riconoscimento professionale di qualifiche estere › La Dichiarazione di Valore › Domande frequenti sul riconoscimento ›Parla con noi
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