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Professioni vigilate dal Ministero della Giustizia

Professioni vigilate dal Ministero della Giustizia

Professioni vigilate dal Ministero della Giustizia: riconoscimento del titolo estero, la procedura, i documenti e le schede per professione.

Michela de Julio in studio, pratiche di passaporto, cittadinanza e documenti esteri
Riconoscimento professionale
 
 

Il Ministero della Giustizia è l’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, limitatamente alle professioni sottoposte alla sua vigilanza, al fine di consentirne l’esercizio in Italia. I titoli possono essere stati conseguiti nell’Unione Europea o in Paesi terzi, da cittadini italiani o stranieri.

Quali professioni rientrano

Rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia, tra le altre, le seguenti professioni ordinistiche:

  • avvocato
  • ingegnere, nei settori civile e ambientale, industriale e dell’informazione
  • dottore commercialista ed esperto contabile
  • geometra e geometra laureato
  • assistente sociale e assistente sociale specialista
  • giornalista
  • agrotecnico, attuario, geologo, dottore agronomo e forestale, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare e agente di cambio

Presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è altresì istituito l’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici, ai sensi del d.m. 60/2020, parimenti di competenza del Ministero della Giustizia.

Non tutte le professioni fanno capo al Ministero della Giustizia. Le professioni sanitarie, il biologo e il chimico rientrano nella competenza del Ministero della Salute, l’architetto in quella del Ministero dell’Università, mentre il riconoscimento accademico dei titoli è di competenza delle università.

Quando serve il riconoscimento

Il riconoscimento è necessario per il titolare di un titolo professionale estero che, nel Paese di origine, abiliti a una professione regolamentata e che intenda esercitarla in Italia o avvalersi del relativo titolo. Restano consentite le attività non riservate dall’ordinamento agli iscritti all’albo, fermo il divieto di utilizzare il titolo regolamentato. Per talune professioni, in alternativa al riconoscimento, è ammesso il superamento dell’esame di Stato.

Professioni regolamentate e non regolamentate

Una professione è regolamentata quando l’accesso o l’esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche. Il titolare di un titolo estero abilitante a una professione regolamentata deve ottenerne il riconoscimento dall’autorità italiana competente. Le professioni non regolamentate sono invece esercitabili senza un riconoscimento formale.

La procedura in sintesi

L’istanza è presentata al Ministero della Giustizia in lingua italiana, mediante la modulistica ufficiale, e ricostruisce il percorso accademico e professionale a partire dal titolo accademico estero, con l’elenco degli esami sostenuti, non richiesto per la professione di avvocato. Per i titoli conseguiti nell’Unione Europea opera la dichiarazione di conformità rilasciata dallo Stato di origine, in luogo della Dichiarazione di Valore. Per i titoli extra-UE è richiesta la Dichiarazione di Valore oppure, in alternativa, il titolo legalizzato o apostillato con traduzione ufficiale. Per i cittadini non comunitari è inoltre necessario il permesso di soggiorno.

Qualora emerga una carenza formativa nelle materie fondamentali, il provvedimento può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa, costituita da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento, di competenza del Consiglio nazionale della professione. Il procedimento ha una durata media di quattro mesi e si conclude con un decreto privo di scadenza, pubblicato per circa novanta giorni sul sito del Ministero con valore ufficiale. Il riconoscimento consente la successiva iscrizione all’albo.

Le schede per professione

Ogni professione dispone di una scheda dedicata, con la procedura applicabile, la documentazione richiesta e le specificità del singolo caso.

Riferimenti normativi: Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/UE, d.lgs. 206/2007, d.p.r. 394/1999 artt. 39, 49 e 50, d.p.r. 334/2004, d.m. 60/2020, legge 69/1963.

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Esaminiamo il percorso, verifichiamo i requisiti e predisponiamo l’istanza nelle forme richieste dal Ministero, dalla dichiarazione di conformità per i titoli dell’Unione alla Dichiarazione di Valore per i titoli extra-UE, con le traduzioni ufficiali.

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