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Professioni vigilate dal Ministero della Giustizia

Riconoscimento del titolo di giornalista estero

Riconoscimento del titolo di giornalista estero in Italia: la procedura al Ministero della Giustizia, l’albo, l’elenco dei giornalisti stranieri e i documenti.

Riconoscimento del titolo di giornalista estero in Italia
Riconoscimento professionale della qualifica di Giornalista
 
 

Il giornalista che ha conseguito la qualifica all’estero e intende esercitare in Italia può richiedere il riconoscimento della qualifica al Ministero della Giustizia, autorità competente per la vigilanza sulla professione, oppure l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti stranieri.

Quando serve il riconoscimento

La professione di giornalista è regolamentata nell’ordinamento italiano. Chi ha conseguito all’estero il titolo che, nel Paese di origine, abilita a tale professione deve ottenerne il riconoscimento per iscriversi all’albo ed esercitare legittimamente, oppure per avvalersi del corrispondente titolo professionale. Restano consentite le attività che l’ordinamento non riserva agli iscritti all’albo, fermo il divieto di utilizzare il titolo regolamentato.

Chi rilascia il riconoscimento

L’autorità competente è il Ministero della Giustizia, che esercita la vigilanza sulla professione e provvede al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, nell’Unione Europea o in Paesi terzi, da cittadini italiani o stranieri. Il procedimento si conclude con un decreto privo di scadenza, pubblicato per circa novanta giorni, con valore ufficiale, sulla pagina ufficiale del Ministero della Giustizia. Ai fini del riconoscimento professionale non è richiesta l’omologazione del titolo accademico in Italia.

L’istanza e la documentazione

L’istanza è presentata in lingua italiana, mediante la modulistica ministeriale, e ricostruisce l’intero percorso accademico e professionale a partire dal titolo accademico estero. Occorrono in particolare:

  • il titolo di studio, con l’indicazione della durata del corso
  • l’elenco degli esami sostenuti, con indicazione di luogo e data
  • l’eventuale qualifica professionale conseguita successivamente al titolo accademico
  • il certificato dell’autorità del Paese di origine attestante l’accesso o l’abilitazione alla professione

Per l’istanza è sufficiente il possesso dei requisiti di accesso alla professione nel Paese di origine, quali il titolo accademico, il tirocinio e l’eventuale esame di Stato ove previsti. Non è invece necessario aver perfezionato i requisiti di esercizio, come l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di competenza territoriale, che costituisce il passaggio finale successivo al decreto.

Titoli conseguiti nell’Unione Europea

Per le qualifiche conseguite in un Paese dell’Unione si applicano le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con il decreto legislativo 206/2007. In tale ipotesi non è richiesta la Dichiarazione di Valore. In sua vece opera la dichiarazione di conformità rilasciata dall’autorità competente dello Stato di origine, attestante l’accesso o l’abilitazione alla professione secondo la normativa di quel Paese. Il titolo di studio e l’elenco degli esami possono essere trasmessi mediante autocertificazione e copia semplice, senza legalizzazione.

Titoli conseguiti in Paesi extra-UE

Per le qualifiche extra-UE il riconoscimento è disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.p.r. 394/1999 e dal d.p.r. 334/2004. Il cittadino non comunitario deve allegare altresì il permesso di soggiorno. La documentazione del titolo è presentata secondo una delle due forme ammesse dal Ministero:

  • la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine, trasmessa in copia conforme, con la quale sono sufficienti la copia semplice e la traduzione semplice del certificato del titolo accademico e dell’elenco degli esami
  • in assenza della Dichiarazione di Valore, il titolo in originale o in copia conforme, previa legalizzazione o Apostille dell’originale, corredato di traduzione ufficiale

Le certificazioni CIMEA non rientrano tra i documenti richiesti dal Ministero della Giustizia ai fini del riconoscimento professionale e non sostituiscono la Dichiarazione di Valore, pur potendo essere allegate. Per i titolari di protezione internazionale è disponibile il servizio gratuito CIMEA for refugees.

La Dichiarazione di Valore concerne i titoli conseguiti al di fuori dell’Unione Europea. Per i titoli dell’Unione non è richiesta, operando in sua vece la dichiarazione di conformità rilasciata dallo Stato di origine.

Permesso di soggiorno e visto d’ingresso

Il cittadino che presenta l’istanza dall’estero, al fine di ottenere il visto d’ingresso per lavoro autonomo, richiede preliminarmente al Ministero la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 39 del d.p.r. 394/1999. Qualora il riconoscimento sia subordinato a una misura compensativa e l’interessato si trovi all’estero, l’articolo 49, comma 3-bis consente il rilascio di un visto per studio per il tempo necessario al suo espletamento. L’iscrizione all’albo resta in ogni caso subordinata al possesso di un permesso di soggiorno valido.

Le misure compensative

Qualora dall’esame dell’istanza emerga una carenza formativa nelle materie fondamentali per l’esercizio in Italia, il decreto può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa, costituita da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento, di competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Nella valutazione sono considerati anche gli studi e le esperienze professionali documentate.

Indicazioni specifiche per il giornalista

L’albo dei giornalisti, tenuto presso ciascun Consiglio dell’Ordine regionale, è ripartito nei due elenchi dei professionisti e dei pubblicisti, ai sensi dell’articolo 26 della legge 69/1963. All’albo è annesso l’elenco dei giornalisti di nazionalità straniera, previsto dall’articolo 28.

Il giornalista, cittadino dell’Unione o di un Paese terzo, che eserciti all’estero e intenda operare in Italia dispone di due percorsi. Il primo è il riconoscimento della qualifica professionale, di competenza del Ministero della Giustizia, secondo il procedimento illustrato in questa pagina. Il secondo è l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti stranieri, ai sensi degli articoli 28 e 36 della legge 69/1963, subordinata, per i cittadini extra-UE, alla condizione di reciprocità con lo Stato di origine.

L’istanza per l’elenco speciale è presentata al Consiglio dell’Ordine regionale di residenza o di domicilio professionale, con la documentazione attestante l’attività svolta, quali copie di articoli, contratti e pubblicazioni.

Il giornalista straniero iscritto nell’elenco speciale non può assumere la direzione di una testata. L’incarico di direttore o vicedirettore responsabile presuppone l’iscrizione nell’elenco dei professionisti o dei pubblicisti, ai sensi dell’articolo 46 della legge 69/1963.

Tempi e imposta di bollo

Il procedimento ha una durata media di quattro mesi. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza l’ufficio comunica la completezza della pratica o l’eventuale necessità di integrazione. L’imposta di bollo è assolta mediante due marche da sedici euro, una per l’istanza e una per il provvedimento finale, per un totale di trentadue euro, cui se ne aggiunge una terza, per complessivi quarantotto euro, qualora si richieda la copia cartacea autenticata del decreto in luogo della firma digitale. Il decreto è trasmesso con firma digitale a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria.

Riferimenti normativi: Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/UE, d.lgs. 206/2007, legge 69/1963 artt. 26, 28, 36 e 46, d.p.r. 394/1999 artt. 39, 49 e 50, d.p.r. 334/2004.

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