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Professioni vigilate dal Ministero dell’Università e della Ricerca

Riconoscimento del titolo di architetto estero

Riconoscimento architetto estero in Italia: competenza del MUR, procedura per titoli UE ed extra-UE, documenti richiesti e iscrizione all’Ordine.

Riconoscimento del titolo di architetto estero in Italia
Riconoscimento professionale
 
 

Chi ha conseguito all’estero il titolo che abilita alla professione di architetto e intende esercitare in Italia deve ottenerne il riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca, autorità competente per l’architetto e per le figure dell’area dell’architettura.

Quando serve il riconoscimento

La professione di architetto è regolamentata nell’ordinamento italiano e il suo esercizio è riservato agli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Chi ha conseguito all’estero il titolo che, nel Paese di origine, abilita alla professione deve ottenerne il riconoscimento per iscriversi all’albo ed esercitare in Italia, oppure per avvalersi del corrispondente titolo professionale.

Chi rilascia il riconoscimento

L’autorità competente è il Ministero dell’Università e della Ricerca, che provvede al riconoscimento dei titoli di architetto e delle figure dell’area dell’architettura conseguiti all’estero, ai fini dello stabilimento in Italia. Il procedimento si conclude con un decreto di riconoscimento, presupposto dell’iscrizione all’Ordine di competenza territoriale. Il riconoscimento della qualifica professionale è cosa distinta dal riconoscimento accademico del titolo, che segue la via universitaria e a questo fine non è richiesto. Le indicazioni ufficiali sono pubblicate sulla pagina ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Le figure dell’area dell’architettura

L’albo dell’Ordine è articolato in due sezioni, secondo il d.p.r. 328/2001. Alla sezione A appartengono l’architetto, il pianificatore territoriale, il paesaggista e il conservatore dei beni architettonici e ambientali. Alla sezione B appartengono l’architetto junior e il pianificatore junior. Il riconoscimento dei titoli esteri per tutte queste figure è di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Titoli conseguiti nell’Unione Europea

L’architetto è una delle professioni settoriali della Direttiva 2005/36/CE, per le quali opera il riconoscimento automatico. I titoli conseguiti in un Paese dell’Unione, nello Spazio economico europeo o in Svizzera che rispondono ai requisiti minimi di formazione armonizzati e figurano fra quelli elencati nella direttiva sono riconosciuti senza un nuovo esame del percorso e danno titolo all’iscrizione all’albo. Per questi titoli non è richiesta la Dichiarazione di Valore.

Quando il titolo dell’Unione non rientra fra quelli ammessi al riconoscimento automatico si applica il sistema generale, con il confronto fra la formazione acquisita e quella richiesta in Italia e l’eventuale misura compensativa. Per l’esercizio in forma temporanea e occasionale, in luogo dello stabilimento, è prevista una dichiarazione preventiva.

Titoli conseguiti in Paesi extra-UE

Per i titoli conseguiti al di fuori dell’Unione il riconoscimento segue il sistema generale e si fonda sull’esame del percorso formativo e professionale. La domanda è presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla modulistica ministeriale, e ricostruisce il titolo e l’abilitazione conseguiti all’estero. Occorrono in particolare:

  • il titolo accademico estero, in copia autenticata e con traduzione ufficiale
  • il certificato degli esami sostenuti e il programma degli studi, con traduzione ufficiale
  • il titolo o la licenza che abilita alla professione nel Paese di origine, con traduzione ufficiale
  • l’eventuale iscrizione all’organismo professionale del Paese di origine
  • la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
  • la documentazione dell’esperienza professionale maturata all’estero
  • la copia di un documento di identità o del passaporto in corso di validità

I documenti redatti in lingua straniera richiedono la traduzione in italiano, certificata conforme dalla rappresentanza diplomatico-consolare o da un traduttore ufficiale, e, secondo il Paese di provenienza, la legalizzazione oppure l’Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

La Dichiarazione di Valore concerne i titoli conseguiti al di fuori dell’Unione Europea. Per i titoli dell’Unione ammessi al riconoscimento automatico non è richiesta, poiché il percorso non viene riesaminato.

Le misure compensative

Quando dall’esame della domanda emergono differenze sostanziali fra la formazione estera e quella richiesta in Italia, il riconoscimento può essere subordinato a una misura compensativa, costituita da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento. Nella valutazione si tiene conto anche dell’esperienza professionale documentata, idonea a colmare in tutto o in parte le differenze rilevate.

Dal decreto all’iscrizione all’albo

Il decreto di riconoscimento non comporta di per sé l’esercizio della professione. Costituisce il presupposto dell’iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della circoscrizione in cui il professionista intende stabilirsi, che perfeziona l’abilitazione. Per il cittadino non comunitario l’iscrizione resta subordinata al possesso di un titolo di soggiorno valido.

Tempi e imposta di bollo

Il procedimento sui titoli extra-UE si conclude, di norma, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa. L’imposta di bollo è assolta mediante due marche da sedici euro, una per la domanda e una per il decreto. Una terza marca è dovuta qualora si richieda la copia cartacea autenticata del provvedimento.

Riferimenti normativi: Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/UE, d.lgs. 206/2007, d.lgs. 15/2016, d.p.r. 328/2001, Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

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Esaminiamo il percorso, verifichiamo i requisiti per il riconoscimento automatico o per il sistema generale e predisponiamo la domanda nelle forme richieste dal Ministero, con la Dichiarazione di Valore per i titoli extra-UE e le traduzioni ufficiali dei documenti.

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