Riconoscimento del titolo di pianificatore, paesaggista e conservatore estero
Riconoscimento dei titoli esteri dell’area dell’architettura: pianificatore, paesaggista, conservatore e figure junior, competenza MUR e procedura.

Oltre all’architetto, il Ministero dell’Università e della Ricerca riconosce i titoli esteri delle altre figure dell’area dell’architettura: il pianificatore territoriale, il paesaggista, il conservatore dei beni architettonici e ambientali e le due figure junior.
Le figure dell’area dell’architettura
L’area comprende, oltre all’architetto, il pianificatore territoriale, il paesaggista e il conservatore dei beni architettonici e ambientali, iscritti alla sezione A dell’albo, e l’architetto junior e il pianificatore junior, iscritti alla sezione B, secondo l’articolazione prevista dal d.p.r. 328/2001. Tutte queste figure fanno capo all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e per tutte l’autorità competente al riconoscimento del titolo estero è il Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’architetto e le altre figure
Tra le figure dell’area, l’architetto è l’unica qualificata come professione settoriale dalla direttiva 2005/36/CE. Per il pianificatore, il paesaggista, il conservatore e le figure junior non esiste un titolo armonizzato a livello europeo, perciò il riconoscimento del titolo estero, dell’Unione o extra-UE, si fonda sulla valutazione del percorso formativo e professionale e sulla sua conformità a quanto richiesto in Italia.
Titoli conseguiti nell’Unione Europea
Per i titoli conseguiti in un Paese dell’Unione, nello Spazio economico europeo o in Svizzera, la domanda è presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il portale telematico, con firma digitale o SPID. Non è richiesta la Dichiarazione di Valore. Alla domanda si allegano:
- il titolo di studio conseguito all’estero e il documento che attesta l’abilitazione alla professione nel Paese di origine
- il certificato dell’autorità competente dello Stato di origine che attesta la conformità della formazione alla direttiva 2005/36/CE
- il certificato dell’ordine professionale del Paese di origine sull’onorabilità e sull’assenza di procedimenti disciplinari o penali, rilasciato di recente
- il certificato di assenza di procedure concorsuali o fallimentari
- la copia di un documento di identità in corso di validitÃ
Il decreto di riconoscimento è adottato, di norma, entro centoventi giorni dalla presentazione della documentazione completa ed è comunicato all’Ordine territoriale competente.
Titoli conseguiti in Paesi extra-UE
Per i titoli conseguiti al di fuori dell’Unione il riconoscimento segue il sistema generale, fondato sull’esame del percorso. Alla domanda si allegano il titolo accademico estero e l’elenco degli esami con traduzione ufficiale, il titolo che abilita alla professione nel Paese di origine, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana e la documentazione dell’esperienza professionale. I documenti in lingua straniera richiedono la traduzione in italiano e, secondo il Paese, la legalizzazione o l’Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961.
La Dichiarazione di Valore riguarda i titoli extra-UE. Per i titoli dell’Unione opera invece il certificato di conformità della formazione alla direttiva, rilasciato dall’autorità dello Stato di origine.
Le misure compensative
Quando il percorso estero presenta differenze sostanziali rispetto a quello richiesto in Italia, il riconoscimento può essere subordinato a una misura compensativa, costituita da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento. L’esperienza professionale documentata è valutata ai fini della riduzione o dell’esclusione della misura.
Dal decreto all’iscrizione all’albo
Il decreto di riconoscimento è il presupposto dell’iscrizione alla sezione competente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di competenza territoriale, che perfeziona l’abilitazione all’esercizio. La domanda e il provvedimento scontano l’imposta di bollo, assolta mediante due marche da sedici euro. Per il cittadino non comunitario l’iscrizione resta subordinata al possesso di un titolo di soggiorno valido.
Riferimenti normativi: Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/UE, d.lgs. 206/2007, d.lgs. 15/2016, d.p.r. 328/2001, Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Vuoi far riconoscere il tuo titolo dell’area dell’architettura?
Individuiamo la figura e la sezione dell’albo, verifichiamo i requisiti e predisponiamo la domanda al Ministero, con il certificato di conformità per i titoli dell’Unione o la Dichiarazione di Valore per i titoli extra-UE e le traduzioni ufficiali.
Scrivici a info@riconoscimentititoli.comAvvia il tuo riconoscimento
Inviaci il tuo titolo e indicaci la finalità per cui ti serve il riconoscimento. Valuteremo il percorso e seguiremo l’intera pratica, dai documenti fino alla decisione finale.
Richiedi una valutazioneScrivici a info@riconoscimentititoli.com, in italiano, inglese, spagnolo o francese. Riceviamo solo previo appuntamento concordato telefonicamente o via mail.
Level 1, One Mayfair Place
W1J 8AJ, Londra, Regno Unito
Tel. +44 207 268 4944
